DONARE CONVIENE

Scopri le agevolazioni per i sostenitori dell'Accademia
BENEFICI FISCALI

Le donazioni all’Accademia Chigiana beneficiano di importanti agevolazioni fiscali che rendono il tuo dono più efficiente. In aggiunta alle agevolazioni ordinarie, i donatori della Chigiana beneficiano di un uno speciale  regime fiscale agevolato denominato  “ArtBonus” che premia in Italia i mecenati della cultura e delle arti.

In aggiunta a ciò, ulteriori agevolazioni fiscali regionali sono riconosciute dalla regione Toscana per chi sostiene la Chigiana in qualità di ente senza scopo di lucro che, statutariamente, organizza e gestisce attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale.

BENEFICIA DELL’ ART BONUS, DIVENTA ANCHE TU UN MECENATE DELLA MUSICA

Le donazioni alla Chigiana possono usufruire dell’Art Bonus, un credito di imposta pari al 65% dell’ erogazione liberale in denaro effettuata, da ripartire in tre anni, destinando il proprio contributo  a sostegno del “Summer Festival“. Le donazioni fatte a titolo personale da individui ((dipendenti, pensionati, professionisti) o da enti non commerciali possono beneficiare di questa agevolazione fino al 15% del loro reddito imponibile. Mentre le aziende possono beneficiare del credito fiscale nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

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Cosa finanziamo con l’Art Bonus 

Possono richiedere l’art bonus i donatori che destineranno il proprio contributo  a sostegno del “Summer Festival”,  il festival estivo  che rappresenta l’apice dell’attività annuale dell’Accademia Chigiana.

Il “Modello Chigiana” , unico nel suo genere,  promuove la partecipazione dei giovani allievi alle nuove produzioni concertistiche, accanto ai più grandi solisti del mondo.

Uno straordinario laboratorio di produzione musicale, dunque, a cui collaborano eccellenti ensemble residenti e un eccezionale sound design lab per il live electronics guidato da Alvise Vidolin e Nicola Bernardini.

Esempio

Se hai un reddito annuo imponibile di € 60,000 nel 2020, potrai beneficiare nell’anno di un credito di imposta da Art Bonus per un massimo di € 9,000 (il 15% dell’imponibile).

Potrai, dunque, effettuare nel 2020 donazioni fiscalmente efficienti fino a € 13,846 (il cui 65% detraibile è appunto € 9,000). Il bonus fiscale (pari ad Euro 9.000) sarà da scontare in tre rate annue (3.000€) direttamente dall’Irpef a partire dalla dichiarazione dell’anno di riferimento in cui è stata effettuata l’erogazione liberale (Redditi 2020, poi 2021 e 2022).

Con una spesa reale di soli € 4,846, puoi donare all’Accademia Chigiana €13,846 !!!

Ricevere la detrazione è facile

Per effettuare una erogazione liberale a sostegno dell’Accademia Musicale Chigiana ecco come fare:

Effettua un Bonifico Bancario sul C/C intestato a Fondazione Accademia Musicale Chigiana IBAN: IT 94 M 01030 14217 000063270579 BIC/SWIFT: PASCITM1J25 o dona tramite carta di credito online (scopri il Programma “In Vertice“).

  • Indica come causale: “Art Bonus – Accademia Musicale Chigiana”  
  • Conserva la ricevuta con l’evidenza della causale per poter usufruire delle agevolazioni fiscali

Se hai già donato o sei diventato anche tu un mecenate di Art Bonus, puoi registrarti sul sito www.artbonus.gov.it per scaricare la ricevuta di avvenuta donazione e aggiungere il tuo nome alla lista di pubblico ringraziamento per tutti coloro che stanno contribuendo a tutelare il patrimonio culturale italiano. 

E PER LE IMPRESE RESIDENTI IN TOSCANA, UN ULTERIORE VANTAGGIO!

La Regione Toscana riconosce una ulteriore agevolazione fiscale  alle imprese residenti sul suo territorio che effettuino erogazioni liberali a favore della Accademia Chigiana.

Per le tutte le donazioni comprese tra un minimo  di €1.000 e un massimo di €1Mln, si potrà infatti ricevere ricevere un ulteriore credito di imposta del 20%/40% sull’IRAP.

Questa agevolazione può essere cumulata all’Art Bonus nazionale.

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ALTRI BENEFICI FISCALI

L’erogazione, può, in alternativa:

  • essere detraibile dalle persone fisiche (ai fini IRPEF) per un importo pari al 30% dell’erogazione da calcolarsi su un massimo di € 30.000 (art. 83, co. 1 e co. 6, d. lgs. 117/2017 );
  • essere deducibile dalle persone fisiche (ai fini IRPEF) e dagli enti e società (ai fini IRES) per un importo non superiore al 10% del reddito dichiarato; l’eccedenza può essere dedotta negli esercizi successivi ma non oltre il quarto (art. 83, co. 1 e co. 6, d. lgs. 117/2017 );
  • essere deducibile dal reddito complessivo (sia ai fini IRPEF che ai fini IRES) nel limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui (d.l. 35/2005 c.d. “più dai meno versi“).

(v 18.11.2021)